Ordinanza — n. 11446/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA ANTONIO MORENO nato a ROMA il 29/04/1996 avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; Letto il ricorso di Bevilacqua Antonio Moreno; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in ordine al giudizio di penale responsabilità del ricorrente per il reato di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen., è inammissibile in quanto prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la carenza della motivazione e l'erronea applicazione della legge penale con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle predette circostanze, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti nonché all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (sul punto, la sentenza impugnata ha evidenziato i plurimi precedenti penali, anche per gravi reati, da cui il ricorrente risulta gravato e l'assenza di qualsivoglia resipiscenza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amnnende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 11446/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 648, comma secondo, cod. pen., è inammissibile in quanto prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la carenza della motivazione e l'erronea applicazione della legge penale con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle predette circostanze, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti nonché all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (sul punto, la sentenza impugnata ha evidenziato i plurimi precedenti penali, anche per gravi reati, da cui il ricorrente risulta gravato e l'assenza di qualsivoglia resipiscenza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amnnende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA ANTONIO MORENO nato a ROMA il 29/04/1996 avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;
84. R.G. 34503 - 2023
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Bevilacqua Antonio Moreno; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in ordine al giudizio di penale responsabilità del ricorrente per il reato di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen., è inammissibile in quanto prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la carenza della motivazione e l'erronea applicazione della legge penale con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle predette circostanze, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti nonché all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (sul punto, la sentenza impugnata ha evidenziato i plurimi precedenti penali, anche per gravi reati, da cui il ricorrente risulta gravato e l'assenza di qualsivoglia resipiscenza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amnnende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/02/2024 Il C