Ordinanza — n. 11445/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELFRIYEKH EL MAATI nato il 01/06/1991 avverso la sentenza del 14/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; Letto il ricorso di Elfriyekh El Maati; ritenuto che l'unico scarno motivo di ricorso, con cui si eccepisce la nullità dell'udienza di convalida dell'arresto in assenza dell'arrestato, non è consentito perché aspecifico, atteso che ignora del tutto la motivazione del provvedimento impugnato, che a pagina 4 ha evidenziato come l'assenza dell'imputato non sia ostativa alla celebrazione dell'udienza di convalida e del giudizio direttissimo, citando plurimi arresti di legittimità; considerato che, come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sezione 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 - 01;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 11445/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 - 01;
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELFRIYEKH EL MAATI nato il 01/06/1991 avverso la sentenza del 14/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;
82. R.G. 34478 - 2023
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Elfriyekh El Maati; ritenuto che l'unico scarno motivo di ricorso, con cui si eccepisce la nullità dell'udienza di convalida dell'arresto in assenza dell'arrestato, non è consentito perché aspecifico, atteso che ignora del tutto la motivazione del provvedimento impugnato, che a pagina 4 ha evidenziato come l'assenza dell'imputato non sia ostativa alla celebrazione dell'udienza di convalida e del giudizio direttissimo, citando plurimi arresti di legittimità; considerato che, come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sezione 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 - 01;
Sezione 3, n. 50750 del 15/6/2016, Dantese, Rv. 268385 - 01; Sezione 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sezione 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano Rv. 236945 - H); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/02/2024 Il Consig