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Ordinanza — n. 11443/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses criminal appeal as inadmissible for being generic and reiterating rejected arguments without new specific grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11443/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal filed by Nunzia Maria Tripoli inadmissible. The appellant argued against the lower court's reasoning regarding her criminal liability, but the court found her arguments generic and merely a repetition of points already rejected in the appellate stage. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay the civil parties' legal fees and a fine to the state treasury.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 360, n. 1, lett. b) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it lacks specific grounds for review and merely reiterates arguments already dismissed by the court of first instance without providing new, decisive elements.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic appeal grounds reiteration of rejected arguments lack of specific review court of cassazione procedure motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Letto il ricorso di Tripoli Nunzia Maria, ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 360, n. 1, lett. b) cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez.2, sentenza n.24624/2020
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRIPOLI NUNZIA MARIA nato a TERRASINI il 28/07/1961 avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; v

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Tripoli Nunzia Maria, ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato'ed è inammissibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto ch ricorso; considerato che il giudice di merito ha assolto al dovere argomentativo ove ha sostenuto, richiamando un orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass.

Sez.2, sentenza n.24624/2020) la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi delle fattispecie delittuosa contestata, quali la concreta efficacia coercitiva della minaccia rivolta al Carlotta t tanto da indurre quest'ultimo a denunciare il fatto e sottoporsi alla protezione delle forza dell'ordine, nonché la coscienza e volontà Pz e,t.2 sAro della Tripoli di voler contribuire al raggiungimento dello scopo Guspistui consentendo agli autori del furto di ottenere la somma di danaro richiesta al Carlotta per la restituzione dei beni; ritenuto che la memoria difensiva del 31 gennaio 2024 è generica e nulla aggiunge di decisivo ai fini dello scrutinio di inammissibilità del ricorso; rilevato che le parti civili, Fabio Carlotta e Genova Giuseppa a mezzo del proprio difensore hanno fatto pervenire, il 24 gennaio 2024 argomentate conclusioni e nota spese fornendo un contributo alla decisione, per tale ragione sono da liquidare in euro cinquemila oltre accessori di legge le spese di assistenza e difesa sostenute nel grado; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.N11. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputatalla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili Fabio Carlotta e Genova Giuseppa, che liquida in complessivi euro 5000, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2024 Il Consigliere t