Italian Court dismisses appeal as specific arguments are inadmissible or lack legal merit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Seminara Massimo inadmissible and ordered him to pay costs. The appellant argued against criminal liability and the application of non-punishment grounds, but the court found these arguments either repetitive of previously rejected claims or too generic to challenge the specific facts. Consequently, the court upheld the lower court's decision on criminal responsibility and sentencing, ruling that the appeal failed to meet admissibility requirements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 360 c.p.p.: Appeals reiterating prior rejected grievances or lacking specific connection to the contested decision are inadmissible, while discretionary sentencing evaluations remain within the scope of merit review unless arbitrary or unmotivated.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEMINARA MASSIMO nato a POLISTENA il 25/06/1974 avverso la sentenza del 31/03/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Seminara Massimo; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la affermazione di penale responsabilità, non è consentito„ atteso che reitera doglianze già rappresentate alla Corte territoriale e da questa disattese con motivazione congrua ed immune da vizi logici; considerato che il secondo motivo, relativo alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod., pen., è aspecifico, atteso che non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato, che ha evidenziato l'abitualità della condotta criminosa, desunta da due precedenti specifici da cui l'imputato risulta gravato; ritenuto che il terzo ed il quarto motivo di ricorso, con i quali genericamente si contesta la violazione di legge in relazione alla determinazione della pena e al giudizio di bilanciamento, sono manifestamente infondati, in quanto la determinazione della pena, che include il giudizio di comparazione fra opposte circostanze, implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, come avvenuto nella specie (alle pagine 4 e 5 la sentenza impugnata motiva congruamente sul punto); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M, Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 6 febbraio