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Ordinanza — n. 11440/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as generic and inadmissible under Article 591 of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11440/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the appeal filed by Salvatore Manchia inadmissible due to the lack of specific argumentation required by Article 591 of the Code of Criminal Procedure. Although the Court of Appeal had found sufficient elements for the crime of extortion under Article 648, the Supreme Court ruled that the appeal's arguments merely repeated reasons already rejected by the lower court without providing a new critical analysis. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the State.

Regesto Legislator

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Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.; Art. 129 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if its grounds are generic and fail to provide a specific, argumentative critique distinct from those already decided by the court of appeal, thereby preventing the formation of a valid relationship of appeal.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds Code of Criminal Procedure lack of specificity repetition of arguments court costs criminal liability prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.
Art. 648 comma primo c.p.
Art. 129 cod. proc. pen.
8); osservato che il reato è prescritto nelle more del giudizio in Cassazione, ma che l'inammissibilità del ricorso, non consentendo il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod.
art. 129 cod. proc. pen
8); osservato che il reato è prescritto nelle more del giudizio in Cassazione, ma che l'inammissibilità del ricorso, non consentendo il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 28848 dell'8/05/2013, Ciaffoni
(vedi Sez. 2, n. 28848 dell'8/05/2013, Ciaffoni, Rv.
Sez. U, n. 6903 del 27/5/2016, Aiello
Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci
Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L.
266818,, Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANCHIA SALVATORE nato a VENARIA REALE il 26/01/1989 avverso la sentenza del 25/01/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Manchia Salvatore, ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono ci assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; che peraltro la Corte d'appello, con congrua motivazione, ha ritenuto sussistenti tutti gli elementi integrativi della fattispecie di cui all'art. 648, comma primo, c.p. (si veda, in particolare pag. 8); osservato che il reato è prescritto nelle more del giudizio in Cassazione, ma che l'inammissibilità del ricorso, non consentendo il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa Da prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità. (vedi Sez. 2, n. 28848 dell'8/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463;

Sez. U, n. 6903 del 27/5/2016, dep. 2017, Aiello, Rv. 268966; Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818,, Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266). rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.•

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2024 Il Consigliere Estensore Il Pre