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Ordinanza — n. 11439/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as ground is inadmissible for reproducing already reviewed facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11439/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Thiam Ndiakhate inadmissible and ordered him to pay costs. The sole ground of appeal contested the manifest illogic of the lower court's reasoning regarding the subjective element of the crime of receiving counterfeit goods. The court rejected this because the argument merely reproduced facts already thoroughly examined and dismissed by the appellate judge without specific critique.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal ground is inadmissible if it merely reproduces facts or arguments already adequately reviewed and dismissed by the court of first instance without providing a specific critical analysis.

Parole chiave

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inadmissible appeal reproductive ground manifest illogic subjective element crime of receiving counterfeit goods costs order contraffazione di merci

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: THIAM NDIAKHATE nato il 09/05/1974 avverso la sentenza del 01/02/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; "NN 60. R.G. 33904 - 2023

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Ndiakhate Thiam; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di ricettazione contestato al ricorrente al capo B) dell'imputazione, non è consentito poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (nella sentenza impugnata, con riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo, è stato valorizzato il possesso da parte dell'imputato delle etichette contraffatte e la circostanza che non era in possesso di documentazione fiscale o amministrativa); che tale motivo è altresì manifestamente infondato, poiché inerente ad asserito difetto o contraddittorietà o palese illogicità della motivazione, che non emerge dalla lettura del provvedimento impugnato, connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori (si vedano le pagine 4 e 5 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/02/2024 Il C