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Ordinanza — n. 11438/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11438/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11438/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HASSAN FATHY ISLAM nato a CREMONA il 05/04/2000 avverso la sentenza del 13/12/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI] ARIOLLI; Letto il ricorso di Hassan Fathy Islam, ritenuto che il motivo di ricorso che contesta l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale posta a base del giudizio di responsabilità, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipic:a funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che la Corte d'appello ha correttamente qualificato i fatti come rapina tenuto conto che l'imputato successivamente all'indebita "appropriazione" del bene aveva ripetutamente minacciato il soggetto spogliato ed aveva esibito un coltello al fine di garantirsi l'impunità e conservare il possesso del bene illecitamente sottratto (si vedano, in particolare, pag. 5-6); considerato peraltro che esula, dai poteri della Corte di legittimità quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 11438/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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difetto formale di procedura corretta notificazione finzione di notifica postale ammende per infrazione procedurale allegazioni insufficientemente motivate notifica tardiva dei difetti
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HASSAN FATHY ISLAM nato a CREMONA il 05/04/2000 avverso la sentenza del 13/12/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI] ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Hassan Fathy Islam, ritenuto che il motivo di ricorso che contesta l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale posta a base del giudizio di responsabilità, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipic:a funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che la Corte d'appello ha correttamente qualificato i fatti come rapina tenuto conto che l'imputato successivamente all'indebita "appropriazione" del bene aveva ripetutamente minacciato il soggetto spogliato ed aveva esibito un coltello al fine di garantirsi l'impunità e conservare il possesso del bene illecitamente sottratto (si vedano, in particolare, pag. 5-6); considerato peraltro che esula, dai poteri della Corte di legittimità quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2024 Il Consiglie e tensore Il Pre