Cassation court dismisses appeal for inadmissibility regarding factual reconstruction and illogical reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Dono Elsid inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's factual findings and reasoning regarding criminal responsibility, arguing for a different reconstruction of events and illogical motivation. The court rejected these claims, affirming that the appellate judge's evaluation of facts is exclusive to the trial court and that the cited arguments merely repeated those already dismissed on appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: The Court of Cassation lacks power to reconstruct facts or re-evaluate evidence, reserving such functions exclusively to the court of first instance, and arguments merely reiterating prior rejected grounds are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DONO ELSID nato il 02/04/1991 avverso la sentenza del 29/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Dono Elsid, ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, si vedano, in particolare, pp. 4-5 della sentenza impugnata, ove la Corte di appello sottolinea l'assenza di qualsiasi emergenza probatoria a sostegno di una versione alternativa dei fatti; che esula, infatti, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando l'illogicità della motivazione, è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento, nonché inammissibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che il giudice di merito ha assolto, a p.5 della sentenza impugnata, al dovere argomentativo circa la non applicabilità dell'istituto di cui all'art.131-bis cod. pen. in ragione del valore di listino non tenue dell'autovettura trovata nella disponibilità del Dono, così come stabilito dalla Sez. 2, sentenza n.51818/2013 (Rv. 258118 - 01), la quale sostiene che 'il valore del bene è un elemento concorrente solo in via sussidiaria ai fini della valutazione dell'attenuante speciale della particolare tenuità del fatto, nel senso che, se esso non è particolarmente lieve, deve sempre escludersi la tenuità del fatto [...1'; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa del