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Ordinanza — n. 11436/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as grounds are repetitive and discretionary sentencing lacks arbitrariness.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11436/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the grounds were repetitive of arguments already resolved by the Court of Appeal. The appellant contested the lack of generic mitigating circumstances and the recidivism increase, but the court found these arguments infounded. The court ruled that sentencing involves discretionary evaluation which is immune from review unless arbitrary or illogical, noting the appellant's lack of repentance and prior record.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 363-ter c.p.p.: Appeals based on repetitive grounds regarding discretionary sentencing are inadmissible when the lower court's decision is sufficiently motivated and free from arbitrariness.

Parole chiave

Generato dall'IA
Italian Criminal Procedure Appeal Inadmissibility Repetitive Grounds Sentencing Discretion Recidivism Increase Cassa delle Ammende Judicial Review Limits riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363-bis c.p.p.
Art. 363-ter c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEREGO MASSIMILIANO nato a MILANO il 21/10/1979 avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; • 53. R.G. 33843 - 2023

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Massimiliano Perego; ritenuto che l'unico motivo di ricorso - con cui si contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, l'aumento per la recidiva ed in generale il trattamento sanzionatorio - non è consentito, in quanto reiterativo delle stesse doglianze prospettate ai giudici di appello e da essi risolte con motivazione congrua, esaustiva ed immune da vizi logici. Sul punto va evidenziato che detti motivi sono comunque manifestamente infondati, atteso che la determinazione della pena - che include anche il riconoscimento di circostanze attenuanti e l'aumento per la recidiva - implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, paq. 3 della sentenza impugnata, in cui si evidenzia l'assenza di resipiscenza ed i plurimi precedenti penali da cui il ricorrente risulta gravato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/02/2024 Il Con