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Ordinanza — n. 11435/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11435/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11435/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPAGNUOLO RITA nato a NAPOLI il 23/07/1982 avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; Letto il ricorso di Spagnuolo Rita, ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già cedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di rico-so; rilevato peraltro che il motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda pag. 3 della sentenza impugnata), anche considerato che la Corte d'appello motiva richiamando in modo corretto il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice per un verso con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il dl. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986) e, per altro, tenuto conto dei molteplici indici di disvalore comunque riferibili alla posizione della ricorrente che è indicata annoverare diversi precedenti penali; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 11435/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 3 della sentenza impugnata), anche considerato che la Corte d'appello motiva richiamando in modo corretto il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice per un verso con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il dl. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986) e, per altro, tenuto conto dei molteplici indici di disvalore comunque riferibili alla posizione della ricorrente che è indicata annoverare diversi precedenti penali; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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inesigibile malgrado lesioni salute corresponsabilità della vittima omissione di soccorso abbandono per lesioni personali vittima di infortunio tentata lesione personale semplice
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPAGNUOLO RITA nato a NAPOLI il 23/07/1982 avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Spagnuolo Rita, ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già cedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di rico-so; rilevato peraltro che il motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda pag. 3 della sentenza impugnata), anche considerato che la Corte d'appello motiva richiamando in modo corretto il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice per un verso con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il dl. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986) e, per altro, tenuto conto dei molteplici indici di disvalore comunque riferibili alla posizione della ricorrente che è indicata annoverare diversi precedenti penali; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2024 Il Consiglier E