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Ordinanza — n. 11434/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on recidivism as it merely repeats lower court arguments without new argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11434/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Fejezullau Florentinos inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued against the conviction for the crime of receiving stolen goods, but the court found his arguments were merely a repetitive restatement of points already rejected by the Court of Appeal. Consequently, the court ruled that the appeal lacked specific, new argumentation required to challenge the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists solely of a pedissequa repetition of arguments already disallowed in the second instance without providing new, specific, and arguable criticism of the judgment.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility repetition of arguments crime of receiving stolen goods Court of Cassation Italy lack of specific argumentation scemata imputabilità responsabilità penale dubbio circa il carattere di infrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FEJEZULLAU FLORENTINOS nato il 26/04/1991 avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Fejezullau Florentinos, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta a correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il delitto di ricettazione, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto che la Corte di appello ha correttamente applicato i principi affermati dalla Suprema Corte non essendo necessario l'accertamento del delitto presupposto nei suoi singoli estremi fattuali; considerato che la doglianza relativa alla inutilizzabilità delle dichiarazioni provenienti dal custode dello stabile e riportate dal teste di P.G. non è consentita in quanto priva di decisività rispetto alla finale affermazione di responsabilità esposta nella sentenza impugnatalladdove a pag. 5 si dà conto di ulteriori e decisivi elementi quali il collegamento del ricorrente alla refurtiva e la disponibilità della stessa oltre che l'assenza di giustificazione in merito al possesso di tali beni; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma; il 6 febbraio 2024 Il Consi Estensore Il