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Ordinanza — n. 11433/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as mere factual complaints and improper re-evaluation of facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11433/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Procuratore Generale appealed a second-instance acquittal, arguing violations of law regarding Article 192 of the Code of Criminal Procedure. The Court rejected these claims because they constituted mere factual grievances rather than legal errors, and sought an impermissible reconstruction of facts. Consequently, the appeal was declared inadmissible as the Court of Cassation lacks power to re-evaluate factual elements reserved to the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 192 c.p.p.; Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when they consist solely of factual complaints or attempt to obtain a reconstruction of facts through evaluation criteria different from those adopted by the court of first instance.

Parole chiave

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Article 192 c.p.p. factual grievances Court of Cassation powers re-evaluation of facts inadmissible appeal motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio procedure di ricorso

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 192 c.p.p.
Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.
art. 192 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
SEI. U, n. 6402, del 30/4/1997
SEI. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI MILANOnel procedimento a carico di: GUARDA DANIELE nato a VARESE il 21/11/1996 avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; •

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso del Procuratore Generale Gay Laura; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge circa l'erronea applicazione in giudizio della norma di cui all'art. 192 c.p.p., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della pronuncia assolutoria, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg 3-4 della impugnata sentenza); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

SEI. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2024 Il Consiglier fisore Il Pre i\