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Ordinanza — n. 11430/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific arguments and failure to raise issues in appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11430/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Acquafredda Gaetano inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's findings on the objective and subjective elements of the crime of receiving stolen goods, as well as the legal qualification and sentencing mitigation. The court rejected these claims because they merely repeated arguments already dismissed in the appellate judgment without providing new, specific, or arguable criticism.

Regesto Legislator

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Art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.; Art. 60 cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds lack specificity by merely reiterating arguments already rejected in the appellate judgment or if issues not raised in the appeal are introduced for the first time in the cassation petition.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal lack of specific arguments reiteration of rejected grounds new issues in cassation court costs and fine motivi di cassazione allegazione motivata difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

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Art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Art. 60 cod. proc. pen.
Art. 6:24 cod. pen.
Art. 648 comma 4 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ACQUAFREDDA GAETANO nato a BARI il 20/03/1969 avverso la sentenza del 13/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; • CONSIDERATO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Acquafredda Gaetano,. Ritenuto che il primo e il terzo motivo di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il delitto di ricettazione rispettivamente in punto di elemento oggettivo e di elemento soggettivo del reato, sono indeducibili perc:hé fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito alle pp. 5-6 dell'impugnata sentenza, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che il secondo motivo di ricorso che lamenta la mancata qualificazione della fattispecie nei termini di cui all'art. 6:24 cod.pen. non è deducibile in sede di legittimità, avendo ad oggetto una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione; ritenuto che il quarto motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione della fattispecie attenuata ex art. 648 comma 4 cod.pen, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici, avendo il giudice di appello indicato come ostativo il valore economico degli assegni; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2024 Il Consigliere ensore