Sentenza — n. 11429/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GENCO RUSSO ANTONIO nato a VARESE il 09/04/1976 avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; • Letto il ricorso di Genco Russo Antonio, premesso che, il delitto per cui si procede riguarda la violazione dell'art. 646, aggravato ex art. 61 n. 11 cod. pen., che il delitto era originariamente procedibile d'ufficio in presenza della circostanza aggravante prevista al secondo comma della norma o di taluna delle circostanze di cui all' art. 61, primo comma, n. 11 cod. pen.; che, l'art. 10, D.Igs. 10/04/2018, n. 36, che ha dato a:tuazione alla delega di cui all'art. 1, co. 16, lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 11429/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 646, aggravato ex art. 61 n. 11 cod. pen., che il delitto era originariamente procedibile d'ufficio in presenza della circostanza aggravante prevista al secondo comma della norma o di taluna delle circostanze di cui all' art. 61, primo comma, n. 11 cod. pen.; che, l'art. 10, D.Igs. 10/04/2018, n. 36, che ha dato a:tuazione alla delega di cui all'art. 1, co. 16, lett.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GENCO RUSSO ANTONIO nato a VARESE il 09/04/1976 avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; •
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Genco Russo Antonio, premesso che, il delitto per cui si procede riguarda la violazione dell'art. 646, aggravato ex art. 61 n. 11 cod. pen., che il delitto era originariamente procedibile d'ufficio in presenza della circostanza aggravante prevista al secondo comma della norma o di taluna delle circostanze di cui all' art. 61, primo comma, n. 11 cod. pen.; che, l'art. 10, D.Igs. 10/04/2018, n. 36, che ha dato a:tuazione alla delega di cui all'art. 1, co. 16, lett.
a) e b), L.. n. 103 del 23/06/2017, in tema di modifica del regime di procedibilità per alcuni reati contro la persona e contro il patrimonio, ha abrogato la previsione del terzo comma dell'art. 646, così rendendo il delitto di appropriazione indebita sempre perseguibile a querela di parte, per i fatti perseguibili a querela ai sensi dell'art. 646, secondo comma o aggravati dalle circostanze di cui all'art. 61, primo comma, n. 11, si procede d'ufficio qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale; considerato che, la remissione di querela, anche se intervenuta dopo la presentazione di ricorso da dichiararsi inammissibile, determina comunque la non procedibilità dell'azione penale; considerato altresì che la remissione della querela può intervenire in qualsiasi stato o fase del processo, fino a che non sia intervenuta sentenza definitiva ed irrevocabile, laddove la remissione si verifichi in sede di legittimità la Corte di Cassazione deve dichiarare la estinzione del reato conseguente a remissione di querela anche in presenza di ricorso da qualificarsi inammissibile (Sez.
U., n. 24246 del 25/02/2024, Chiasserini) rilevato che con verbali ritualmente redatti innanzi alla P.G. e allegatb, le parti hanno rispettivamente rimesso e accettato la remissione della querela; che, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, essendo il reato estinto per remissione di querela condannandosi l'imputato al pagamento delle spese processuali. P.Q..M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2024 Il Consigliere Estenso