Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 11428/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as mere factual complaints lack legal merit and violate preclusion rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11428/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court's reasoning was contradictory and illogical regarding evidence interpretation. The court rejected this, stating that the lower court's motivation was sound and that the appellate court cannot re-evaluate facts or challenge the logical consistency of the first-instance judgment.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual findings or challenge the logical consistency of the lower court's reasoning when the motivation is free from logical defects and adequately addresses the contested facts.

Parole chiave

Generato dall'IA
preclusion principle logical consistency factual re-evaluation appellate review limits inadmissible appeal judicial motivation evidence assessment prove acquisite tramite sorveglianza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOSCO BRYAN nato a ABBIATEGRASSO il 19/05/.1985 avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;

38. R.G. 33768 - 2023

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Bryan Bosco; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la contraddittorietà e illogicità della motivazione per travisamenl:o delle risultanze probatorie, nonché l'inosservanza degli artt. 530, 533 cod. peri. quanto al capo B) dell'imputazione, non è consentito, in quanto costituito da mere doglianze di fatto relative a questioni risolte con motivazione congrua ed esente da vizi logici dalla Corte territoriale e perché prospetta una rilettura dei dati probatori, non consentita dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mul:uati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, rispondendo alle medesime doglianze in fatto già proposte in appello, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità dell'imputato e della sussistenza dei reati contestati (si veda, in particolare, la pagina 3 della sentenza impugnata, dove la Corte territoriale ha evidenziato che la condotta del ricorrente è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza e che non vi è prova che il Bosco si sia allontanato in un momento precedente ai prelievi; che, quanto all'utilizzo presso il distributore di carburante è stato ritenuto decisivo il brevissimo lasso di tempo intercorso dai prelievi allo sportello ATM); che, dunque, si tratta di motivazione congrua ed immune da vizi logici, che si sottrae al sindacato di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/02/2024 Il Consigliere Estenso