Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to non-scrutinizable facts and repetitive arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the lower court's liability findings and lack of non-punishability, but the court rejected these claims as legally impermissible in the final review stage. The decision rests on the principle that factual disputes and new fact-finding attempts are excluded from cassation, leaving only legal errors subject to scrutiny.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when they seek a reconstruction of facts through different evaluation criteria or involve non-scrutinizable factual profiles, as the final court's role is limited to verifying the absence of logical or legal vices in the lower court's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COVINO SALVATORE nato a NAPOLI il 28/09/1972 avverso la sentenza del 22/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Covino Salvatore, ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito ( si veda, pag. 6, punto 3.5, ove la Corte d'appello mol:iva sull' incompetenza con argomenti non censurabili), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; osservato peraltro che, il primo motivo di ricorso non è consentito dalla legge in quanto involge profili di fatto non scrutinabili sede di legittimità; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 6 ove, con congrua motivazione la Corte d'appello ha indicato gli elementi decisivi che consentono la riconducibilità della condotta all'imputato); considerato che il terzo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda pag. 7 della sentenza impugnata), anche considerato il principio affermato dalla C:orte di legittimità di cui la Corte d'appello ha fatto correttamente applicazione, secondo cui il giudizio sulla particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, c.p. delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza ad esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo ( Sez.
U, n. 13681 del 2016, Tushaj, Rv. 266590 - 01); peraltro, che il secondo e il terzo motivo di ricorso sono fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deci