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Ordinanza — n. 11426/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11426/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11426/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KHOULDI HICHAM nato il 01/05/1997 avverso la sentenza del 22/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; Letto il ricorso di Khouldi Hicham; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la carenza, la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione in relazione alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen. e dei doppi benefici di legge, non è consentito poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con c:orretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scandii:o da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata, che ha ritenuto non congrua la cifra ricevuta a titolo di risarcimento dalla persona offesa ed ha evidenziato come la pena irrogata, superiore ai due anni di reclusione, impedisse il riconoscimento dei doppi benefici di legge richiesti); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 11426/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 62, comma primo, n. 6, cod. pen. e dei doppi benefici di legge, non è consentito poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con c:orretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scandii:o da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata, che ha ritenuto non congrua la cifra ricevuta a titolo di risarcimento dalla persona offesa ed ha evidenziato come la pena irrogata, superiore ai due anni di reclusione, impedisse il riconoscimento dei doppi benefici di legge richiesti); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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attenuazione libera della pena infrazione privilegiata motivazione inadeguata delle censure costituzionali riduzione dell'assegno per grandi invalidi nuova domanda di prestazioni d'invalidità esenzione dall'assicurazione malattie
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KHOULDI HICHAM nato il 01/05/1997 avverso la sentenza del 22/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;

33. R.G. 33754 - 2023

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Khouldi Hicham; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la carenza, la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione in relazione alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen. e dei doppi benefici di legge, non è consentito poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con c:orretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scandii:o da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata, che ha ritenuto non congrua la cifra ricevuta a titolo di risarcimento dalla persona offesa ed ha evidenziato come la pena irrogata, superiore ai due anni di reclusione, impedisse il riconoscimento dei doppi benefici di legge richiesti); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/02/2024 Il Consig