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Ordinanza — n. 11425/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific criticism of lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11425/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Issa Djomande inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged the first-instance judgment regarding criminal liability, the applicability of non-punishment provisions, and mitigating circumstances, but the Court found these grounds insufficient. The decision rests on the procedural rule that appeals must contain specific, distinct criticisms of the lower court's reasoning rather than generic assertions of error, which were already thoroughly addressed by the appellate court.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals must be dismissed if they merely reproduce grounds already examined by the lower court without providing a specific, distinct criticism of the reasoning used to reject those arguments.

Parole chiave

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inadmissibility appeal specific criticism requirement generic grounds rejection procedural defect court costs award abuso di carte-chèques favoreggiamento riproduzione e imitazione di biglietti di banca

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
Art. 131 bis cod. pen.
Letto il ricorso di Issa Djomande; ritenuto che i primi tre motivi di ricorso - che contestano genericamente il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione alla affermazione di penale responsabilità, all'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.
Art. 62 n. 4 cod. pen.
ed al riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.
Art. 648, comma 4 cod. pen.
art. 131 bis cod. pen
Letto il ricorso di Issa Djomande; ritenuto che i primi tre motivi di ricorso - che contestano genericamente il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione alla affermazione di penale responsabilità, all'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.
art. 648 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ISSA WOMANDE nato il 28/11/1998 avverso la sentenza del 21/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; 'N 29. R.G. 33727 - 2023

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Issa Djomande; ritenuto che i primi tre motivi di ricorso - che contestano genericamente il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione alla affermazione di penale responsabilità, all'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. ed al riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. - non sono consentiti, poiché tutti riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata, benché sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolar modo, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata, dove la Corte territoriale ha specificato che l'impossessamento di una carta bancomat di origine furtiva recante il nome del titolare è condotta che integra gli estremi della ricettazione; che il fatto non può considerarsi di speciale tenuità in ragione dei plurimi precedenti penali da cui il ricorrente risulta gravato, che impediscono di ritenere la non abitualità della condotta; che l'applicazione della ipotesi attenuata di cui all'art. 648, comma 4, cod. pen.

è incompatibile con il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.); considerato che l'ultimo motivo di ricorso, con cui si lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione è manifestamente infondato, atteso che la Corte territoriale ha motivato in ordine al quantum della diminuzione operata dal giudice di primo grado nel riconoscere le circostanze attenuanti generiche con corretti argomenti logici e giuridici, avendo evidenziato come il giudic:e di prime cure si fosse già attestato sul minimo edittale della pena ed avesse già ritenuto anche l'ipotesi attenuata prevista dall'art. 648 cod. pen., elementi questi che hanno fatto ritenere congrua la pena irrogata (si veda, in particolare, pag. 3); che trattasi, dunque, di motivazione congrua, che si sottrae al sindacato di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/02/2024 Il Consigliere Estensore