Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 11424/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility of attacking persuasive quality of reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11424/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione declared the appeal by Taamallah Riamzi inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court held that appeals against the persuasiveness, adequacy, or lack of rigor in a judge's reasoning are not permitted under Italian law. Consequently, the lower court's decision excluding the mitigating circumstance of minor offense was upheld as legally sound.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals challenging the persuasiveness, adequacy, or lack of rigor of a judge's reasoning are inadmissible, as only formal defects like missing, illogical, or contradictory motivation are actionable.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal vizio della motivazione persuasività del giudice Corte di Cassazione processo penale italiano furto aggravato licenziamento per furto aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAAMALLAH RAMZI nato il 09/02/1986 avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; ..ì

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Taamallah Riamzi; ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando vizio della motivazione, non è consentito, perché non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali tali da imporre diversa conclusione del processo; che, in particolare, non sono consentite tutte le doglianze che censurano la persuasività, l'adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento; che, con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento circa l'esclusione della circostanza attenuante della particolare tenuità del fatto (si veda, in particolare, p. 4 ove si sono richiamati quali indici di ostativo disvalore sia il numero rilevante dei tagliandi rubati ed il valore economico complessivo non marginale) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione della responsabilità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2024 Il Consigliere Es nsore Il