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Ordinanza — n. 11421/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming sentencing logic violation due to recidiva overriding general mitigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11421/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassazione declared the appeal by Claudio Mucci inadmissible and ordered him to pay court costs. Mucci argued that the lower court's sentencing logic was flawed because it failed to properly apply general mitigating circumstances despite his specific recidivism. The court rejected this, noting that the appellate judge correctly prioritized the recidivism under Article 69 of the Penal Code over the general mitigation for the low value of stolen goods, a standard approach supported by established case law.

Regesto Legislator

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Art. 546 c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: The appeal alleging a violation of law due to illogical reasoning is inadmissible if the lower court correctly applied the principle that specific recidivism prevails over general mitigating circumstances when determining the base penalty.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Recidivism Prevalence Sentencing Logic Inadmissible Appeal General Mitigation allegazioni insufficientemente motivate condono delle spese procedurali ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 546 c.p.p.
Letto il ricorso di Mucci Claudio, ritenuto che il motivo di ricorso sulla legittimità della motivazione della sentenza di condanna per violazione di legge, in relazione all'art. 546 cod.
Art. 606 c.p.p.
Art. 69 c.p.
Art. 648 c.p.
art. 546 cod. proc. pen
Letto il ricorso di Mucci Claudio, ritenuto che il motivo di ricorso sulla legittimità della motivazione della sentenza di condanna per violazione di legge, in relazione all'art. 546 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez.6, sentenza n.42568/2022
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUCCI CLAUDIO nato a ROMA il 21/05/1968 avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Mucci Claudio, ritenuto che il motivo di ricorso sulla legittimità della motivazione della sentenza di condanna per violazione di legge, in relazione all'art. 546 cod. proc. pen., e che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando l'illogicità della motivazione, è manifestamente infondato sia perché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia e sia perché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; che il giudice di merito ha correttamente fatto applicazione dei principi di determinazione della pena, come si evince da p.3 della sentenza impugnata, poiché ritiene inammissibile il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in virtù della presenza, ai sensi dell'art.69, comma 4 cod. pen., della recidiva reiterata e specifica in capo al Mucci, ma ritiene applicabile la circostanza attenuante di cui al comma 4 dell'art.648 cod. pen. in ragione del valore tenue dei beni oggetto del delitto con conseguente prevalenza sulla rec diva; che la Corte d'appello, sempre a p.3 della sentenza impugnata, richiamando la consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass.

Sez.6, sentenza n.42568/2022, Rv.283968 - 01) ed effettuando il giudizio di comparazione, ha sostenuto che l'unica circostanza attenuante per la quale non opera il divieto di prevalenza è ad effetto speciale e, pertanto, la pena base deve essere determinata con riferimento ad essa, non potendo essere ulteriormente ridotta ex art.62-bis cod. pen.; ricevuta l'istanza di trattazione orale dell'8 gennaio 2024 è opportuno precisare che l'udienza di settima si svolge con rito camerale non partecipato e la difesa è assicurata da note e memorie; ritenuto che la memoria difensiva del 12 gennaio 2024 nulla aggiunge di decisivo ai fini dello scrutinio di inammissibilità del ricorso; rilevato che la richiesta deve essere dichiarata inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Rom