Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to mere factual complaints and repetitive arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Di Bernardo Claudio inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court rejected the first ground as merely a factual complaint prohibited in cassation proceedings and dismissed the second ground for being a repetitive restatement of arguments already rejected at the appellate level. Consequently, the appeal was rejected without substantive review of the criminal conviction for attempted robbery.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals in cassation are inadmissible if based on mere factual complaints or repetitive arguments that do not constitute specific, critical arguments against the lower court's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI BERNARDO CLAUDIO nato a MARSALA il 11/01/1991 avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Di Bernardo Claudio; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in relazione al reato (si veda in particolare pag. 3 della impugnata sentenza ove è specificato che il giudizio di prevedibilità condotto in concreto dall'imputato non permette l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 91 c.p.), non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, che ha individuato gli estremi dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato di tentai:a rapina nelle pagg. 3-4 della impugnata sentenza, nelle dichiarazioni della persona offesa, confermate dalle riprese video e dal referto medico, e nell'ingiusto profitto derivante dall'impossessamento dell'arma nel senso che il fine di profitto nei reati contro il patrimonio può consistere in un fine di natura non patrimoniale (Sez.
U, n. 41570 del 25/05/2023, C., Rv. 285145), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2024 Il Consigliere tensore