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Ordinanza — n. 11419/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against criminal conviction for fraud, upholding sentencing discretion and evidentiary standards.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11419/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giovanni Sallustio's appeal inadmissible, rejecting arguments regarding the logic of the lower court's reasoning and the excessive sentence. The court found the first four grounds infonited because the appellate judge properly relied on credible victim statements and documentary evidence like bank checks to establish fraud, adhering to the limited scope of cassation review under Article 606 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was dismissed, and Sallustio was ordered to pay court costs and a fine to the State.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; Art. 132, 133 c.p.: The Court of Cassation's review of criminal judgments is limited to verifying the existence of a logical argumentative apparatus and cannot assess the correspondence of the reasoning to case law or the appropriateness of the sentencing discretion exercised by the trial judge.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility logical argumentative apparatus sentencing discretion fraud conviction evidentiary standards truffa aggravata aggravamento della pena maggiorazione dissuasiva

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Art. 132 c.p.
Art. 133 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella
Sez. 5, n. 33280 del 2017
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALLUSTIO GIOVANNI nato a CAMPOBASSO il 20/07/1985 avverso la sentenza del 03/03/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Sallustio Giovanni, ritenuto che i primi quattro motivi di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando l'illogicità della motivazione, sono manifestamente infonciati poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc:. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; che, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); che la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma /, lett.

e) cod. proc. pen., come si evince da pp.4-5 della sentenza impugnata, ove I giudice di merito richiama le dichiarazioni ritenute attendibili della persona offesa Di Stefano, le quali, da sole, possono essere poste a fondamento cell'affermazione di responsabilità penale a seguito di un vaglio di credibilità soggettiva (Sez.5, n.33280 del 2017), confermate dalla deposizione del teste Di Martino in servizio presso i Carabinieri di San Salvo e dai documenti prodotti quali le copie degli assegni bancari e il contratto di compravendita dell'auto, i quali tutti rappresentano elementi che permettono alla Corte di appello di affermare la sussistenza di artifizi e raggiri caratteristici del reato di truffa contrattuale; ritenuto che il quinto e sesto motivo di ricorso che contestano l'eccessività della pena non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità e sono manifestamente infondati perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi e rilevanti come emerge da p.5 della sentenza impugnata, in cui il giudice di merito fa espresso riferimento ai criteri previsti dall'art.133 cod. pen. e sottolinea la condotta dell'imputato caratterizzata da comportamenti truffaldini ed ingannatori; rilevato che la richiesta deve essere dichiarata inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2024 Il Consigliere,