Italian Court dismisses appeals regarding plea bargaining and sentencing in joint crime cases.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals filed by Saleri Marco and Hoxha Ervis inadmissible. The court ruled that the plea bargaining mechanism does not require the second-instance judge to explicitly state why the defendant was not acquitted under specific statutory grounds. Furthermore, the court found the alleged misinterpretation of facts non-decisive and the denial of general mitigating circumstances legally sound based on established jurisprudence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1 comma 56 legge 103/2017; Art. 129 cod. proc. pen.: In plea bargaining appeals, the second-instance judge need not justify non-acquittal grounds if the defendant renounces responsibility, limiting review to non-renounced issues; general mitigating circumstances need not be addressed if decisive elements are considered.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SALERI MARCO nato a CHIARI il 26/07/1979 HOXHA ERVIS nato il 15/02/1986 avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Saleri Marco; ritenuto che l'unico motivo cui è affidato il ricorso non è consentito, atteso che in tema di "patteggiamento in appello" come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello sulla responsabilità (come appunto è avvenuto nel caso di specie), la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (ex plurimisi, Sezione 4, n. 52803 del 14/9/2018, Bouachra, Rv. 274522 - 01);
Letto il ricorso di Hoxha Ervis; ritenuto che, con riferimento al primo motivo di ricorso, il dedotto travisamento in ogni caso non sarebbe decisivo nella ricostruzione della posizione dell'imputato e della tenuta degli elementi individualizzanti allo stesso riferiti dalla Corte territoriale nell'ambito di un'ipotesi di concorso plurimo di persone nel reato, tenuto conto che il compendio probatorio è costituito dalle dichiarazioni della persona offesa Marchetti Romano, precise ed inequivoche in ordine al ruolo svolto dall'Hoxha; considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura la sentenza impugnata per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, non è necessario che il giudice di merito, nel motivarne il diniego, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti, nonché all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda, in proposito, pag. 16 della sentenza, in cui la Corte territoriale evidenzia il ruolo di primo piano ricoperto dall'Hoxha nella vicenda delittuosa per cui si procede); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data