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Ordinanza — n. 11417/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as grounds merely repeat lower court arguments without substantive legal critique.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11417/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Bianchi Mirko inadmissible and ordered him to pay costs. The appellant argued that the appellate court inconsistently used a complaint record to establish liability after previously deeming it unusable. The court rejected this, ruling the grounds were merely repetitive and failed to provide the specific argumentative critique required for a valid appeal.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely a pedissequous repetition of arguments already rejected by the appellate court, failing to perform the typical function of a critical argument against the contested judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive grounds lack of argumentative critique appellate review standards costs of appeal uso del telefono cellulare alla guida abuso di impianti di telecomunicazioni inutilizzabilità delle prove illecite

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIANCHI MIRKO (CUI 03E24M3) nato a CATANIA il 22/06/1983 avverso la sentenza del 06/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI] ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Bianchi Mirko, ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, in particolare avendo il giudice di appello prima escluso l'utilizzabilità del verbale di querela per furto e poi avendo posto di fatto tale verbale alla base dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito alle pp. 4-5 della senitenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato che il giudice di appello ha escluso l'utilizzabilità del verbale di querela del quale non ha effettivamente tenuto conto, in quanto ha poi correttamente individuato per affermare la responsabilità penale dell'imputato diversi elementi quali le caratteristiche del cellulare e la mancata prospettazione da parte del ricorrente di una diversa giustificazione del possesso del bene, ciò conformemente ai principi affermati dalla Corte di Cassazione in tema di accertamento del delitto presupposto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2024 Il Consigliere stensore Il Presi