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Ordinanza — n. 11416/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific argumentation and procedural errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11416/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Jin Xiangmei's appeal inadmissible, rejecting all three grounds for review. The court found the first argument merely repetitive of lower court decisions without substantive critique, while the second argument regarding mitigating circumstances was deemed procedurally improper for this stage. Furthermore, the claim for civil damages was rejected because it was legally tied to the exclusion of criminal liability, and the provisional damages request was dismissed as non-impugnable under established precedent.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are merely repetitive of lower court reasoning, lack specific argumentation, or concern procedural matters like civil damages linked to criminal exclusion or discretionary provisional rulings that cannot be challenged at this stage.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive arguments lack of specific critique procedural impropriety provisional damages civil damages exclusion Cassation review attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.p.
Art. 361 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n.44859 del 17/10/2019, Tuccio Gaetano
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JIN XIANGMEI nato il 28/02/1995 avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Jin Xiangmei, ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è inammissibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che il giudice di merito, a p.4 della sentenza impugnata, ha adeguatamente motivato sottolineando che la contestazione svolta all'imputata è quella del reato di cui all'art.474 cod. pen., e non dell'art.473 cod. pen., e, richiamando la presenza di tutti gli elernenn costitutivi della fattispecie in esame che escludono si tratti di falso grossolano', affermato la sussistenza di tutti gli elementi caratteristici della fattispecie delittuosa di messa in vendita di prodotti contraffatti; ritenuto che il secondo motivo di appello che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, (si veda p.5 della sentenza impugnata) anche considerato il principio / affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; che il terzo motivo con cui si "contesta" il risarcimento del danno a favore della parte civile è inammissibile in quanto il rilievo alla condanna civile si lega all'esclusione di quella penale, invece molivatamente affermata dai giudici di merito; quanto poi alla provvisionale la censura è generica e inammissibile in / / questa sede considerato il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui "Non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento." (Sez. 2, n.44859 del 17/10/2019, Tuccio Gaetano, Rv. 277773); rilevato che la richiesta deve essere dichiarata inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2024 Il Consiglie