Italian Court dismisses appeal on excessive penalty grounds as sentencing discretion belongs to trial judges.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Chamkhi Tarek inadmissible, rejecting his claim that the sentence was excessive. The court held that sentencing discretion, including adjustments for aggravating and mitigating circumstances, falls within the trial judge's authority under Articles 132 and 133 of the Penal Code. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132, 133 cod. pen.; The Court of Cassazione holds that the gradation of the penalty, including adjustments for aggravating and mitigating circumstances, constitutes the discretion of the trial judge, rendering appeals on excessive sentencing inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHAMKHI TAREK (CUI 03LTF48) nato il 29/05/1983 avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; • %.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Chamkhi Tarek, ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta l'eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 3 della sentenza impugnata); considerato che sul motivo relativo alla eccessività della pena non è ammesso l'esame in quanto la Corte d'appello ne dà atto nella esposizione dei motivi e poi perviene comunque ad una pena prossima ai minimi edittali applicando, peraltro, la riduzione massima stabilita per il tentativo; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2024 Il Consigliere Estensore Il Pres