Italian court dismisses appeal as generic and indeterminate, violating procedural requirements for specific grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Stefanelli Vari inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's declaration of responsibility but failed to specify the exact elements of his criticism. The court ruled that the appeal was generic and indeterminate because it lacked the required specificity to allow the reviewing judge to exercise its supervisory power.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if it is generic and indeterminate, failing to indicate the specific elements underlying the criticism and preventing the appellate judge from identifying the grounds for review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STEFANELLI VARI nato a VERONA il 01/04/1994 avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
RITENUTO IN FATTO
E CONSIDERATO IN IDIRITTO Letto il ricorso di Stefanelli Yari, ritenuto che il primo motivo e il secondo motivo di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, sono generici per indeterminatezza perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indicano gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favor€ delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2024 Il Consigliere Estensore Il Presidente