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Ordinanza — n. 11367/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11367/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11367/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARMANNO DAVIDE nato a PALERMO il 03/11/1984 avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 39468/23 Armanno OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo di ricorso afferente al reato ex art. 337 cod. pen., che censura il vizio di motivazione circa l'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche è generico oltre che manifestamente infondato in presenza (si vedano pagg. 4-5 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità incentrata sull'assenza di elementi positivamente apprezzabili. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/02/2

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 11367/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 39468/23 Armanno OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo di ricorso afferente al reato ex art. 337 cod. pen., che censura il vizio di motivazione circa l'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche è generico oltre che manifestamente infondato in presenza (si vedano pagg. 4-5 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità incentrata sull'assenza di elementi positivamente apprezzabili. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/02/2

Parole chiave

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motivi di cassazione assenza di caso di rigore condono delle spese procedurali deduzione per spese ammortamento spese di assistenza

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. pen
39468/23 Armanno OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo di ricorso afferente al reato ex art. 337 cod. pen., che censura il vizio di motivazione circa l'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche è generico oltre che manifestamente infondato in presenza (si vedano pagg.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARMANNO DAVIDE nato a PALERMO il 03/11/1984 avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 39468/23 Armanno OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo di ricorso afferente al reato ex art. 337 cod. pen., che censura il vizio di motivazione circa l'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche è generico oltre che manifestamente infondato in presenza (si vedano pagg. 4-5 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità incentrata sull'assenza di elementi positivamente apprezzabili. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/02/2