Cassation appeal against GIP dismissal rejected as only nullity complaint is permitted under Italian criminal procedure law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the victim attempted to challenge a dismissal order via the wrong procedural remedy. The victim, Giovanni Signorino, sought cassation against the GIP's dismissal of his assault case, while the opposing party argued that only a nullity complaint is available under Article 410-bis of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that since the appeal was not permitted under Article 410-bis, it must be treated de plano and dismissed, ordering the victim to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 410-bis, comma 1 e 2, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: When a dismissal order is issued by the GIP, the victim may only file a nullity complaint before the Tribunal; a cassation appeal is inadmissible and must be rejected de plano.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIGNORINO GIOVANNI nato a NOVARA DI SICILIA il 15/06/1946 parte offesa nel procedimento c/ SAITTA LUIGI nato a SANT'ANGELO DI BROLO il 02/07/1965 avverso il decreto del 21/07/2023 del GIP TRIBUNALE di PATTIedato -avvig-o—gleTparti;? - udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 39440/23 SIGNORINO (P.O.) OSSERVA Ritenuto che Giovanni Signorino - persona offesa nel procedimento per il reato di cui all'art. 368 cod. pen. - ricorre per cassazione avverso il decreto di archiviazione in epigrafe indicato; considerato che, trattandosi di impugnazione non consentita ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen., il ricorso deve essere trattato con la procedura de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.; ritenuto, infatti, che avverso il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che dispone l'archiviazione è prevista la possibilità di proporre reclamo al Tribunale per i particolari casi di nullità previsti dall'art. 410-bis, commi 1 e 2, cod. proc. pen. e non più il ricorso per cassazione (Sez. 3, n. 2616 del 10.11.2023 e n. 41612 del 29/05/2019, Rv. 277051 - 01); che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il