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Ordinanza — n. 11365/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against GIP dismissal rejected as only nullity complaint is permitted under Italian criminal procedure law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11365/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the victim attempted to challenge a dismissal order via the wrong procedural remedy. The victim, Giovanni Signorino, sought cassation against the GIP's dismissal of his assault case, while the opposing party argued that only a nullity complaint is available under Article 410-bis of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that since the appeal was not permitted under Article 410-bis, it must be treated de plano and dismissed, ordering the victim to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 410-bis, comma 1 e 2, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: When a dismissal order is issued by the GIP, the victim may only file a nullity complaint before the Tribunal; a cassation appeal is inadmissible and must be rejected de plano.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility dismissal order GIP nullity complaint requirement victim procedural rights Italian criminal procedure procedura per diffamazione principio accusatorio procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia

Disposizioni normative citate

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Art. 410-bis, commi 1 e 2, cod. proc. pen.
pen.; ritenuto, infatti, che avverso il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che dispone l'archiviazione è prevista la possibilità di proporre reclamo al Tribunale per i particolari casi di nullità previsti dall'art. 410-bis, commi 1 e 2, cod. proc. pen. e non più il ricorso per cassazione (Sez.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
pen., il ricorso deve essere trattato con la procedura de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod.
art. 368 cod. pen
39440/23 SIGNORINO (P.O.) OSSERVA Ritenuto che Giovanni Signorino - persona offesa nel procedimento per il reato di cui all'art. 368 cod. pen.
art. 410-bis cod. proc. pen
- ricorre per cassazione avverso il decreto di archiviazione in epigrafe indicato; considerato che, trattandosi di impugnazione non consentita ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen., il ricorso deve essere trattato con la procedura de plano ai sensi dell'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 2616 del 10.11.2023
e non più il ricorso per cassazione (Sez. 3, n. 2616 del 10.11.2023 e n.
n. 41612 del 29/05/2019, Rv. 277051 - 01
2616 del 10.11.2023 e n. 41612 del 29/05/2019, Rv. 277051 - 01); che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIGNORINO GIOVANNI nato a NOVARA DI SICILIA il 15/06/1946 parte offesa nel procedimento c/ SAITTA LUIGI nato a SANT'ANGELO DI BROLO il 02/07/1965 avverso il decreto del 21/07/2023 del GIP TRIBUNALE di PATTIedato -avvig-o—gleTparti;? - udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 39440/23 SIGNORINO (P.O.) OSSERVA Ritenuto che Giovanni Signorino - persona offesa nel procedimento per il reato di cui all'art. 368 cod. pen. - ricorre per cassazione avverso il decreto di archiviazione in epigrafe indicato; considerato che, trattandosi di impugnazione non consentita ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen., il ricorso deve essere trattato con la procedura de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.; ritenuto, infatti, che avverso il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che dispone l'archiviazione è prevista la possibilità di proporre reclamo al Tribunale per i particolari casi di nullità previsti dall'art. 410-bis, commi 1 e 2, cod. proc. pen. e non più il ricorso per cassazione (Sez. 3, n. 2616 del 10.11.2023 e n. 41612 del 29/05/2019, Rv. 277051 - 01); che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il