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Ordinanza — n. 11363/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and failure to add new non-punishment plea.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11363/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant's complaints were deemed generic and merely repetitive of arguments already examined by the lower court, lacking specific engagement with the appellate reasoning. Furthermore, the plea of non-punishment under Article 131-bis of the Penal Code was not previously submitted as a separate ground for appeal, violating procedural requirements for new pleas.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: Appeals must be specific and not generic; pleas of non-punishment introduced after the appeal deadline are inadmissible unless added within the appeal period.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds non-punishment plea procedural defect repetitive arguments Cassazione ordinanza costs and fine scemata imputabilità

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
non risultano essere state previamente dedotte come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod.
Art. 131-bis cod. pen.
Ritenuto che le censure di cui al secondo motivo di ricorso attinente alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. (alla luce delle novità normative introdotte dal d.
d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
(alla luce delle novità normative introdotte dal d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150) non risultano essere state previamente dedotte come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art.
Art. 62 n. 2 cod. pen.
pen., laddove ciò era senz'altro possibile con motivi aggiunti, in ragione della data di entrata in vigore della legge; Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n.
art. 368 cod. pen
39421/23 Milani OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 368 cod.
art. 131-bis cod. pen
Ritenuto che le censure di cui al secondo motivo di ricorso attinente alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.
art. 606 comma 3 cod. proc. pen
non risultano essere state previamente dedotte come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 7, ord. n. 44280 del 13/09/2016, C., Rv. 268139
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MILAN' ANGELO nato a PALERMO il 21/02/1964 avverso la sentenza del 15/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 39421/23 Milani OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 368 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso nonché le conclusioni e la richiesta di liquidazione della parte civile; Ritenuto che le doglianze di cui al primo motivo di ricorso con cui si censura l'affermazione di responsabilità per il reato contestato sono generiche, limitandosi a mere enunciazioni riproduttive di censure già vagliate dalla Corte territoriale e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo (pag. 3-5);

Ritenuto che le censure di cui al secondo motivo di ricorso attinente alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. (alla luce delle novità normative introdotte dal d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150) non risultano essere state previamente dedotte come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., laddove ciò era senz'altro possibile con motivi aggiunti, in ragione della data di entrata in vigore della legge; Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen., oltre che generico, non si confronta affatto con la puntuale argomentazione offerta dalla Corte (v. pag. 5-6);

Ritenuto che l'ultimo motivo ricorso -relativo al risarcimento del danno e alla condizione apposta alla sospensione condizionale della pena- è meramente riproduttivo delle medesime censure svolte con l'atto di appello nonché a-specifico poiché la lettura di entrambi i provvedimenti di merito dimostra che le argomentazioni sugli indicati punti sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta; Ritenuto, infine, che non può accogliersi la richiesta di liquidazione delle spese avanzata dal difensore della parte civile, poiché essa è dovuta purché questa abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, connotazione questa non attribuibile a memoria depositata nell'ambito della già rilevata procedura di inammissibilità del ricorso (Sez. 7, ord. n. 44280 del 13/09/2016, C., Rv. 268139).Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C