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Ordinanza — n. 11362/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11362/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11362/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO SALVATORE nato a NAPOLI il 24/02/1998 avverso la sentenza del 13/09/2023 del TRIBUNALE di NAPOLI— i dato avag"o a e parti------—Ir .; I udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 39419/23 ESPOSITO OSSERVA Ritenuto che Salvatore Esposito ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen., gli ha applicato su richiesta la pena di mesi 5 di reclusione; che il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata disapplicazione della recidiva; che il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 11362/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 39419/23 ESPOSITO OSSERVA Ritenuto che Salvatore Esposito ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen., gli ha applicato su richiesta la pena di mesi 5 di reclusione; che il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata disapplicazione della recidiva; che il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione esame di cassazione revisione della sentenza penale revoca della sospensione condizionale impugnabilità della decisione di rinvio adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
art. 337 cod. pen
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