Cassation court dismisses generic appeal for evasion as it lacks specific factual and legal arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Giuseppe Cannariato's appeal against the Palermo Court of Appeal's conviction for evasion inadmissible. The appellant's complaints were deemed totally generic, consisting merely of assertions without engaging with the appellate court's detailed reasoning or providing specific factual and legal grounds. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal must be specific and substantiated; generic complaints that merely restate assertions without engaging with the lower court's reasoning or providing specific factual and legal grounds are inadmissible.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANNARIATO GIUSEPPE nato a PALERMO il 02/03/1973 avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 39414/23 CANNARIATO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze con cui si censura l'affermazione di responsabilità per il reato contestato sono totalmente generiche, limitandosi a mere enunciazioni e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo, né coniugandosi alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il