Cassation court dismisses appeal as generic grievances fail to address appellate merit findings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grievances were generic and merely repeated the arguments from the lower court without engaging with the substantive merit findings. The appellant, Salvatore Carbone, challenged a conviction for the crime of false testimony under Article 385 of the Penal Code, but his arguments failed to scrutinize the appellate court's reasoning. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.: Appeals must specifically address the merits of the contested judgment; generic grievances that merely repeat lower court arguments without engaging with the appellate court's reasoning are inadmissible.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARBONE SALVATORE nato a NOTO il 28/05/1956 avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 39372/23 Carbone OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui ali' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze in tema di responsabilità per il reato sono generiche, limitandosi a richiamare i motivi di appello e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo (v. pag. 2,3);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del» ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile inammissibile il ricorso e condanna la' ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/0