Italian court dismisses appeal against conviction for prison escape, rejecting subjective intent defense.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Roberto Crivello inadmissible regarding his conviction for prison escape under Article 385 of the Penal Code. Crivello argued a lack of subjective intent due to his psychological and physical conditions within a therapeutic community and his desire to remain at home. The court rejected this, ruling that only general intent is required for this offense, which is satisfied by the awareness of being in a restricted state and the will to violate its rules.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; For the crime of prison escape, general intent suffices, established by the awareness of being in a restricted state and the will to violate its rules, rendering defenses based on specific psychological conditions inadmissible.
Parole chiave
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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRIVELLO ROBERTO nato a PALERMO il 24/03/1992 avverso la sentenza del 21/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 39361/23 CRIVELLO OSSERVA Ritenuto che il ricorso, in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., sviluppa motivi, oltre che generici, riproduttivi di profili di censura già valutati e disattesi dal giudice di merito con motivazione immune da fratture logiche. Considerato in particolare che il motivo unico riguardante il difetto dell'elemento soggettivo del ricorrente - ribadito con memoria depositata in data 25 gennaio 2024 - è inammissibile in quanto per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.
è sufficiente il dolo generico che risulta integrato dalla consapevolezza di trovarsi nello stato restrittivo e dalla volontà di trasgredire le prescrizioni imposte da tale stato, a nulla rilevando le motivazioni asserite dal ricorrente circa le sue condizioni psico-fisiche patite all'interno della Comunità terapeutica e la dichiarata intenzione di proseguire la custodia cautelare presso la propria abitazione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/02