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Ordinanza — n. 11351/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on criminal conviction for lack of admissibility and procedural errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11351/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Zinzeri against the Lecce Court of Appeal inadmissible. The appellant argued for a lack of objective and subjective elements of the crime and the application of non-prosecution grounds, but the court found these arguments repetitive of issues already rejected by the lower court. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the State.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates generic or previously rejected arguments without addressing new substantive issues, and grounds for non-prosecution cannot be raised in a final appeal stage.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility repetitive arguments rejection non-prosecution grounds timing procedural costs award Supreme Court review limits inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento aiuto all'evasione di detenuti persecuzione determinante per la fuga

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
39307/23 ZINZERI OSSERVA Ritenuto che il ricorso, in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., sviluppa motivi, oltre che generici, riproduttivi di profili di censura già valutati e disattesi dal giudice di merito con motivazione immune da fratture logiche.
Art. 131-bis cod. pen.
2-3 della sentenza impugnata); che il secondo motivo relativo al diniego di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.
Art. 366 c.p.p.
art. 385 cod. pen
39307/23 ZINZERI OSSERVA Ritenuto che il ricorso, in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., sviluppa motivi, oltre che generici, riproduttivi di profili di censura già valutati e disattesi dal giudice di merito con motivazione immune da fratture logiche.
art. 131-bis cod. pen
2-3 della sentenza impugnata); che il secondo motivo relativo al diniego di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZINZERI MICHELE nato a MESAGNE il 21/05/1977 avverso la sentenza del 03/04/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 39307/23 ZINZERI OSSERVA Ritenuto che il ricorso, in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., sviluppa motivi, oltre che generici, riproduttivi di profili di censura già valutati e disattesi dal giudice di merito con motivazione immune da fratture logiche. Considerato in particolare che il primo motivo di ricorso, relativo alla mancanza dell'elemento oggettivo e soggettivo non si confronta con la motivazione consequenziale e priva di fratture logiche fornita dalla Corte territoriale (cfr. pagg. 2-3 della sentenza impugnata); che il secondo motivo relativo al diniego di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. non è consentito in sede di legittimità in quanto ripropone le medesime censure avanzate in appello, a fronte delle quali la Corte territoriale ha valorizzato, oltre alla gravità obiettiva e alla non episodicità dei fatti contestati, anche i precedenti penali di cui il ricorrente risulta gravato (si veda in particolare pag. 3 della sentenza impugnata).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il