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Ordinanza — n. 11350/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic complaints lack specific factual scrutiny against appellate court's global evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11350/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's finding of criminal liability and sentencing, arguing for leniency and non-recidivism. The court rejected these arguments as generic and repetitive, noting they failed to engage with the appellate court's detailed global assessment of evidence and logical reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 360, n. 6 c.p.c.: Appeals must contain specific factual arguments; generic complaints reproducing territorial court censure without engaging with the appellate court's global evaluation of evidence are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic complaints global evaluation of evidence criminal liability appellate review standard attenuazione della pena recidiva nell'infrazione riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.c.
Art. 360, n. 6 c.p.c.
artt. 337 cod. pen
39306/23 Aasli OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui agli artt. 337 cod. pen.
art. 62-bis cod. pen
Ritenuto che le doglianze con cui si censura il trattamento sanzionatorio, non si confrontano con la puntuale argomentazione fornita dalla Corte territoriale circa la mancata concessione delle attenuanti ex art. 62-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AASLI ISMAIL nato a CORATO il 07/07/1994 avverso la sentenza del 22/03/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 39306/23 Aasli OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui agli artt. 337 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 309/1990); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze, contenute nei primi due motivi di ricorso, con cui si censura l'affermazione di responsabilità per i reati contestati sono generiche, limitandosi a mere enunciazioni riproduttive di censure già vagliate dalla Corte territoriale e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dal Giudice d'appello che è pervenuto alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio e utilizzando un puntuale e logico apparato argomentativo, non censurabile in sede di controllo di legittimità;

Ritenuto che le doglianze con cui si censura il trattamento sanzionatorio, non si confrontano con la puntuale argomentazione fornita dalla Corte territoriale circa la mancata concessione delle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., limitandosi invece ad affermazioni generiche; che considerazioni analoghe valgono quanto al motivo relativo alla mancata disapplicazione della recidiva, dal momento che nell'atto di appello la censura era stata meramente affermata, addirittura in maniera implicita, con ciò ben giustificandosi la valutazione di inammissibilità della Corte;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci