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Ordinanza — n. 11349/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specificity regarding sentencing excessiveness and recidivism arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11349/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the lack of specific arguments regarding sentencing excessiveness and the denial of statutory mitigating circumstances. The appellant claimed excessive punishment and failed to recognize recidivism, but the court found these complaints generic because they did not contrast with the precise criteria used by the lower court. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 62-bis cod. pen.; Art. 360 c.p.c.: Appeals challenging the excessiveness of punishment or the denial of statutory mitigating circumstances are inadmissible if they lack specificity and fail to contrast with the precise criteria adopted by the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal sentencing excessiveness statutory mitigation recidivism denial lack of specificity procedural costs Cassa delle ammende recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 62-bis cod. pen.
39305/23 ALLINORO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di rapina); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze relative all'eccessività del trattamento sanzionatorio in conseguenza della mancata concessione delle attenuanti ex art. 62-bis cod.
Art. 360 c.p.c.
art. 62-bis cod. pen
39305/23 ALLINORO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di rapina); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze relative all'eccessività del trattamento sanzionatorio in conseguenza della mancata concessione delle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALLINORO LUCIANO nato a NAPOLI il 08/06/1983 avverso la sentenza del 26/06/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 39305/23 ALLINORO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di rapina); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze relative all'eccessività del trattamento sanzionatorio in conseguenza della mancata concessione delle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen. e del negato disconoscimento della recidiva, oltre che generiche, sono prive di specificità in quanto non si confrontano con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito (pag. 4 e 5);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/02/