Cassation appeal against sentencing order dismissed as inadmissible due to lack of statutory grounds under procedural code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal against the sentencing order inadmissible de plano. The appellant argued for a violation of law regarding the non-verification of exemption causes, but the court found this ground impermissible under the specific provisions governing plea bargaining sentencing orders. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 129 cod.; Appeals against sentencing orders in plea bargaining proceedings are limited to the specific statutory grounds of violation of law enumerated in the relevant procedural code provision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONE MARCO nato a RIMINI il 11/09/1990 avverso la sentenza del 26/09/2023 del TRIBUNALE di RIMINIto e udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 39291/23 MONE OSSERVA Ritenuto che il ricorso relativo alla sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 ss. cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata. In tema di patteggiamento, è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il