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Ordinanza — n. 11346/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to generic assertions lacking specific factual grounds for non-punishment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11346/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by De Franceschi against the second-instance conviction for the crime of Article 337 of the Penal Code inadmissible. The appellant argued for non-punishment based on general assertions regarding the existence of non-punishable causes under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court rejected these claims because they constituted generic censure without specific factual evidence to substantiate the alleged lack of punishability.

Regesto Legislator

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Art. 129 c.p.p.; Art. 337 c.p.; The appeal is inadmissible when the grounds consist solely of generic assertions lacking specific factual evidence to substantiate the claim of non-punishment.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic censure non-punishment cause Article 129 c.p.p. Article 337 c.p. procedural dismissal spese processuali remissione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 129 c.p.p.
Art. 337 c.p.
39276/23 DE FRANCESCHI OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod.
art. 337 cod. pen
39276/23 DE FRANCESCHI OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE FRANCESCHI FABRIZIO nato a BARI il 15/04/1989 avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 39276/23 DE FRANCESCHI OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. è inammissibile perché avente ad oggetto censure generiche di natura meramente assertiva sulla sussistenza di cause non punibilità ex art.129 c.p.p. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/02/20