Ordinanza — n. 11345/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VAVALLE GIUSEPPE nato a BARI il 26/06/1995 avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 39266/23 VAVALLE OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile perché generico e manifestamente infondato; Considerato, in particolare, che il ricorrente lamenta il vizio di motivazione in relazione alla commisurazione della pena; che sul punto la sentenza impugnata appare immune da censure, avendo essa dato conto delle ragioni di fatto e dei motivi di diritto in relazione alla commisurazione della pena finale di mesi otto di reclusione (cfr. p. 5 della sentenza);
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 11345/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 39266/23 VAVALLE OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile perché generico e manifestamente infondato; Considerato, in particolare, che il ricorrente lamenta il vizio di motivazione in relazione alla commisurazione della pena; che sul punto la sentenza impugnata appare immune da censure, avendo essa dato conto delle ragioni di fatto e dei motivi di diritto in relazione alla commisurazione della pena finale di mesi otto di reclusione (cfr. p. 5 della sentenza);
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VAVALLE GIUSEPPE nato a BARI il 26/06/1995 avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 39266/23 VAVALLE OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile perché generico e manifestamente infondato; Considerato, in particolare, che il ricorrente lamenta il vizio di motivazione in relazione alla commisurazione della pena; che sul punto la sentenza impugnata appare immune da censure, avendo essa dato conto delle ragioni di fatto e dei motivi di diritto in relazione alla commisurazione della pena finale di mesi otto di reclusione (cfr. p. 5 della sentenza);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il