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Ordinanza — n. 11344/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11344/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11344/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DALSASSO CARMEN nato il 06/02/1943 avverso la sentenza del 29/03/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 39258/23 Dalsasso OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 368 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le censure della ricorrente risultano dirette a una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello, che è pervenuta alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio e utilizzando un puntuale e logico apparato argomentativo, non censurabile in sede di controllo di legittimità;

Regesto Legislator

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art. 368 cod. pen; Ordinanza — n. 11344/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 39258/23 Dalsasso OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 368 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le censure della ricorrente risultano dirette a una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello, che è pervenuta alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio e utilizzando un puntuale e logico apparato argomentativo, non censurabile in sede di controllo di legittimità;

Parole chiave

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motivi di cassazione spese di difesa difetto di motivazione risarcimento per errore giudiziario indennizzo del difensore d'ufficio condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 368 cod. pen
39258/23 Dalsasso OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 368 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DALSASSO CARMEN nato il 06/02/1943 avverso la sentenza del 29/03/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 39258/23 Dalsasso OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 368 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le censure della ricorrente risultano dirette a una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello, che è pervenuta alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio e utilizzando un puntuale e logico apparato argomentativo, non censurabile in sede di controllo di legittimità;

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1