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Ordinanza — n. 11340/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic, citing lack of concrete grounds for milder sentence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11340/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the arguments presented by the appellant. The appellant sought a milder sentence but failed to provide concrete evidence justifying a defect in the lower court's detailed reasoning regarding recidivism and mitigating circumstances. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the specific indications required to challenge the appellate court's motivation, leading to a dismissal and an order for the appellant to bear the procedural costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to provide concrete indications justifying a defect in the lower court's specific motivation regarding sentencing factors.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds lack of concrete indication defect in motivation procedural costs recidivism assessment mitigating circumstances impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RONZI ANDREA nato a ROMA il 04/03/1980 avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; ritenuto che la Corte di appello di Roma ha adeguatamente motivato in merito alla determinazione della pena, fornendo giustificazione sia in punto di recidiva che di equivalenza con le concesse attenuanti generiche; ritenuto che le deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso sono generiche perché a fronte di una motivazione puntuale, si limitano ad invocare una pena più mite, senza alcuna concreta indicazione che giustifichi il dedotto vizio di motivazione; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 16 febbraio 2024 Il Consi liere estensore Il Pr si ente