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Ordinanza — n. 11338/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against conviction for crimes of violence and theft as inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11338/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals filed by Tito Drago and Donka Radulovic inadmissible. The appellants argued for prescription of the crimes and a lack of reasoning regarding their criminal liability. The court rejected these claims because the seven-year-six-month limitation period had not expired and the lower court's reasoning was sufficient.

Regesto Legislator

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Art. 160 c.p.p.; Art. 337, 582, 585 c.p.: Appeals based on prescription are inadmissible if the limitation period has not expired; appeals claiming lack of reasoning are inadmissible if the contested judgment provides a correct account of the factual and legal elements.

Parole chiave

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criminal appeals inadmissibility prescription limitation period violation of reasoning Court of Cassazione interdiction of appeal motivazione inadeguata delle censure costituzionali ammende per infrazione procedurale multe non pagate

Disposizioni normative citate

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Art. 160 c.p.p.
Art. 337 c.p.
Art. 582 c.p.
Art. 585 c.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TITO DRAGO nato a ROMA il 09/01/1994 RADULOVIC DONKA (CUI 01FCL72) nato il 25/09/1969 avverso la sentenza del 12/07/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 38326/23 TITO + 1 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con i ricorsi in relazione alla sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 337, 582, 585 cod. pen. sono inammissibili perché manifestamente infondati; Considerato, in particolare, che il primo motivo di ricorso - che deduce l'intervenuta prescrizione dei reati - è in palese contrasto con il dato normativo, a mente del quale il termine massimo di prescrizione dei suddetti reati è pari a sette anni e sei mesi; essendo i fatti occorsi in data 20/10/2016, il termine massimo di prescrizione scade in data 20/04/2024.

E comunque, rispetto a sentenza emessa in primo grado il 01/02/2017, non si è verificato il termine di prescrizione interfasico, essendo intervenuto il decreto di citazione in appello, che anche a prescindere dalla notifica ha efficacia interruttiva, il 13/10/2022 per l'udienza del 11/01/2023, poi rinviata. Ritenuto, infine, che il secondo motivo di ricorso - che deduce il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità degli imputati - non si confronta con l'articolato ragionamento della sentenza impugnata, la quale dà correttamente conto degli elementi di fatto e diritto alla base della ritenuta responsabilità dei ricorrenti (cfr., in particolare, pp. 5 e 6 del provvedimento impugnato);

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così