Court dismisses appeal for evasion of custody as generic, citing established case law on unauthorized departure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Giuseppe Gallone inadmissible due to generic arguments lacking specific motivation. The appellant challenged a lower court ruling on his escape from home detention, but the court found his arguments failed to address the precise legal requirements for the crime of evasion under Article 385 of the Penal Code. Consequently, the court upheld the lower court's decision, emphasizing that any unauthorized departure constitutes the crime regardless of duration or distance, and ordered the appellant to pay procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 c.p.; Art. 616 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the appellant's arguments are generic and fail to engage with the specific factual and legal reasoning of the lower court regarding the elements of the crime of evasion, which requires only unauthorized departure from home detention.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLONE GIUSEPPE nato a TRINITAPOLI il 27/02/1978 avverso la sentenza del 29/05/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che i motivi dedotti dal ricorrente sono tutti affetti da genericità rispetto alla puntuale motivazione della Corte di appello di Bari, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulla sussistenza di tutti gli elementi richiesti per l'integrazione della fattispecie delittuosa prevista dall'art. 385 cod. pen., non facendo altro che uniformarsi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione, non assumendo alcun rilievo la sua durata, la distanza dello spostamento, ovvero i motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiale; ritenuto che la medesima genericità connota anche il motivo sul trattamento sanzionatorio per il diniego delle circostanze attenuanti generiche in rapporto alla ricostruzione del fatto ed alle valutazioni espresse nel giudizio di merito in ragione della ritenuta recidiva qualificata, tenuto conto della parimenti generica articolazione dei motivi di appello su tali punti; rilevato che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il P 'dente