Italian Court dismisses appeal against criminal conviction for genericity and inadmissibility of arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The appellant argued that the lower court's reasoning on intent was generic and that the conviction for Article 131-bis was flawed. The court rejected these claims, stating the lower court adequately addressed the defendant's negligent driving during flight and that the lack of special prosecutor presence did not invalidate the sentencing balance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 545-bis c.p.p.; Art. 131-bis c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic or if the lower court's evaluation of objective triviality and sentencing balance is logically sound and not subject to re-evaluation in the interest jurisdiction.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LISO COSIMO nato a BITONTO il 24/06/1995 avverso la sentenza del 20/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il primo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti, operata dai Giudici di merito con riferimento al dolo, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Bari, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla sussistenza del reato, evidenziando le modalità imprudenti della condotta di guida tenuta dall'imputato durante la sua fuga per sottrarsi al controllo da parte degli agenti di Polizia, così da escludere con adeguate argomentazioni la tesi difensiva dell'imprevedibilità dell'evento lesivo;
Ritenuto che il motivo dedotto in tema di 131-bis cod. pen. appare inammissibile avendo la Corte di merito escluso l'oggettiva tenuità del fatto per le modalità del fatto ed in ragione dei precedenti della stessa indole, si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità, e ciò vale anche per il terzo e quarto motivo in tema di bilanciamento delle circostanze, mancata applicazione delle pene sostitutive, adeguatamente motivata per il giudizio negativo espresso sulla personalità dell'imputato, indipendentemente dalla mancanza di procura speciale da parte del difensore ex art. 545-bis c.p.p., oggetto di censura; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2024 Il Consigli re estensore Il Pr