Italian court dismisses appeal for evasion of home detention as generic and overstepping appellate review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to generic arguments lacking specific factual engagement. The appellant challenged a lower court's conviction for evading home detention, arguing for non-prosecution based on minor offense severity. The court rejected these claims, affirming that the appellate court properly applied the law by treating any unauthorized departure as a crime regardless of duration or distance, while noting that appellate courts cannot re-evaluate the intensity of intent established in the first instance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 616 c.p.p.: Appeals must be specific and avoid generic complaints; appellate courts cannot re-evaluate the intensity of intent or the duration of unauthorized departure from home detention, which constitutes the crime regardless of circumstances.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALVAREZ RODRIGUEZ MICHAEL STEVE (04G3PIN) nato a LIMA( PERU') il 24/09/1995 avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che i motivi dedotti dal ricorrente sono tutti affetti da genericità rispetto alla puntuale motivazione della Corte di appello di Genova, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulla sussistenza di tutti gli elementi richiesti per l'integrazione della fattispecie delittuosa prevista dall'art. 385 cod. pen., non facendo altro che uniformarsi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione, non assumendo alcun rilievo la sua durata, la distanza dello spostamento, ovvero i motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiale; ritenuto che la medesima genericità connota anche il motivo sul diniego della causa di non punibilità per tenuità del fatto in rapporto alle valutazioni espresse nel giudizio di merito in ragione della ravvisata intensità del dolo per l'insindacabilità in sede di legittimità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate e per la inammissibilità delle doglianze che solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico (Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, Rv. 260608); rilevato che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Pri4ént