Ordinanza — n. 11331/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARI STANISLAV nato il 05/03/1999 avverso la sentenza del 16/06/2023 del TRIBUNALE di TARANTOdato avv/do alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Il ricorso presentato dal difensore di Bari Stanislav avverso la sentenza con cui il Tribunale di Taranto ha applicato la pena ex art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 385 c.p., è inammissibile, per l'assoluta genericità del motivo con censure che non rientrano fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, co.50, della legge n.103/2017, in vigore dal 3 agosto 2017, oltre che perché proposto tardivamente il giorno 4 luglio 2023, dopo l'irrevocabilità della sentenza depositata il 16 giugno 2023 con motivazione contestuale ed alla presenza della parte. L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 385 c.p, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 11331/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARI STANISLAV nato il 05/03/1999 avverso la sentenza del 16/06/2023 del TRIBUNALE di TARANTOdato avv/do alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso presentato dal difensore di Bari Stanislav avverso la sentenza con cui il Tribunale di Taranto ha applicato la pena ex art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 385 c.p., è inammissibile, per l'assoluta genericità del motivo con censure che non rientrano fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, co.50, della legge n.103/2017, in vigore dal 3 agosto 2017, oltre che perché proposto tardivamente il giorno 4 luglio 2023, dopo l'irrevocabilità della sentenza depositata il 16 giugno 2023 con motivazione contestuale ed alla presenza della parte. L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende Così deciso il 16 febbraio 2024 Il Cons' ere estensore Il P ide