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Ordinanza — n. 11330/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11330/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11330/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TROVO' SERGIO nato a SANNAZZARO DE'BURGONDI il 23/07/1959 avverso la sentenza del 05/06/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 38127/23 TRovò OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.372 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso nonché la memoria depositata in data 1° febbraio 2024; Ritenuto, quanto ai tre motivi di ricorso, che le censure del ricorrente, (ribadite con la citata memoria) risultano dirette a una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello, che è pervenuta alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio e utilizzando un puntuale e logico apparato argomentativo, non censurabile in sede di controllo di legittimità;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 11330/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 38127/23 TRovò OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.372 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso nonché la memoria depositata in data 1° febbraio 2024; Ritenuto, quanto ai tre motivi di ricorso, che le censure del ricorrente, (ribadite con la citata memoria) risultano dirette a una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello, che è pervenuta alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio e utilizzando un puntuale e logico apparato argomentativo, non censurabile in sede di controllo di legittimità;

Parole chiave

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falsa testimonianza perseguimento penale per truffa inchiesta per falsità atti censura dell'accertamento dei fatti deposizione inattendibile confessione
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TROVO' SERGIO nato a SANNAZZARO DE'BURGONDI il 23/07/1959 avverso la sentenza del 05/06/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 38127/23 TRovò OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.372 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso nonché la memoria depositata in data 1° febbraio 2024; Ritenuto, quanto ai tre motivi di ricorso, che le censure del ricorrente, (ribadite con la citata memoria) risultano dirette a una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello, che è pervenuta alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio e utilizzando un puntuale e logico apparato argomentativo, non censurabile in sede di controllo di legittimità;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il