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Ordinanza — n. 11329/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic and specific, citing lack of new arguments under Italian criminal procedure law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11329/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against a conviction for a specific crime and alleged issues regarding recidivism and non-prosecution grounds. The court rejected these claims as generic, repetitive of lower court decisions, and lacking specific merit-based scrutiny.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals must contain specific and new arguments; generic or repetitive criticisms already examined by the court of first instance are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic arguments repetitive criticism lack of specificity criminal procedure law motivi di cassazione risarcimento per errore giudiziario motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
art. 334 cod. pen
38125/23 Panasyuk OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 334 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PANASYUK VASYL nato il 03/03/1982 avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 38125/23 Panasyuk OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 334 cod. pen. ed altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze di cui al secondo motivo di ricorso (da esaminarsi per primo per ordine logico) con cui si censura l'affermazione di responsabilità per il reato contestato sub b) sono generiche, limitandosi a mere enunciazioni riproduttive di censure già vagliate dalla Corte territoriale e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo;

Ritenuto che il primo motivo di ricorso -relativo alla mancata disapplicazione della recidiva- è aspecifico poiché la lettura di entrambi i provvedimenti di merito dimostra che le argomentazioni in materia di complessivo trattamento sanzionatorio sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta; Ritenuto che il terzo motivo di ricorso attinente alla negata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è privo di specificità in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non illogici argomenti dal giudice di merito (v. in particolare pag. 7);

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec