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Ordinanza — n. 11324/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to generic arguments and lack of specific grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11324/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Paganotto Sara inadmissible under Article 616 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued for a reduction of the sentence, but the court found the arguments too generic and noted that specific criticisms regarding the excessive penalty were never explicitly stated or argued in the appeal. Consequently, the lower court's sentencing decision was upheld, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and lack specific factual or legal arguments, particularly when the excessiveness of the penalty was not explicitly deduced with a specific appeal reason.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic arguments Article 616 c.p.p. lack of specific grounds procedural costs sentencing review Italian criminal procedure sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 360 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAGANOTTO SARA nato a COLOGNA VENETA il 06/01/1979 avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo unico dedotto è inammissibile per genericità dele deduzioni sviluppate; ritenuto che la Corte di appello di Venezia ha adeguatamente motivato la determinazione della pena condividendo il giudizio di primo grado che già aveva concesso le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva irrogando una pena prossima all minimo edittale; rilevato che nel ricorso neppure sono state esplicitamente enunciate e argomentate le critiche mosse rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, considerato che l'eccessività della pena non era stata neppure dedotta con uno specifico motivo di appello; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende Così deciso il 16 febbraio 2024 Il Consigl re estensore Il Pre ente